DURATA
La durata di un processo dipende da molti fattori, tra cui specialmente:
– il rispetto delle norme e dei tempi processuali stabiliti dalla legge
– le difficoltà del caso
– le situazioni particolari (come l’opposizione della controparte, la necessità di perizie, l’ascolto di testimonianze tramite altri tribunali, supplementi, ecc.)
I Giudici sanno bene che molte persone attendono con una certa impazienza di avere il responso sul loro matrimonio. Benché non si abbiano a disposizione dati generali omogenei, di solito una pratica di nullità matrimoniale in primo grado ha una durata media di circa sei/otto mesi.
Per quanto invece concerne il processo di appello, che sarà di competenza del Tribunale d’appello superiore (Metropolitano Beneventano o Rota Romana), lo stesso si svolge, per sommi capi, come segue:
- vengono nominati tre Giudici e un Difensore del vincolo che esamineranno gli atti di causa;
- trascorso il tempo necessario per un attento e ponderato studio degli atti, i Giudici si riuniscono per prendere la loro decisione, che può comportare solo due tipi di risposta:
- la conferma dell’esito della sentenza(e quindi la non ammissibilità dell’appello);
- il rinvio all’ordinario esame, il che vuol dire che il processo si deve riaprire.
Dove si svolge il processo
- Le udienze del processo si svolgono nella sede del Tribunale Beneventano, sebbene, per particolari motivi (problematiche legate alla salute, anzianità, familiari, particolari motivi legati alla propria professione) le udienze possono essere svolte nelle Curie delle singole Diocesi, quindi più vicino alla residenza delle parti o dei testimoni, interessando per il caso un Giudice Rogato
- Viene garantita la riservatezza delle procedure con la massima tutela della privacy delle singole persone interessate.
- Ciascuna delle parti e ciascuno dei testi vengono sentiti separatamente, alla presenza solo del Giudice Istruttore e del Notaio ed eventualmente dei Patroni delle parti e del Difensore del Vincolo.
COSTI
In merito ai costi di un processo canonico di nullità matrimoniale, è necessario sottolineare che i Vescovi si preoccupano che i fedeli non debbano rinunciare, per mere ragioni economiche, alla possibilità di accedere a questo servizio ecclesiale. E’ per tale motivo che la Conferenza Episcopale Italiana, con Decreto del 7 giugno 2018, ha regolamentato la materia, stabilendo che i costi dei tribunali – fatta eccezione per il contributo di concorso ai costi di causa – siano quasi esclusivamente a carico della C.E.I. ed ha emanato i criteri a cui Avvocati e Procuratori devono attenersi.
L’ultimo aggiornamento del tariffario sotto riportato risale al 1° gennaio 2020.
I costi processuali si compongono sostanzialmente di due voci – tasse giudiziarie e compenso per l’avvocato – descritte qui di seguito nel dettaglio.
1. Tasse giudiziarie per il processo ordinario
Mentre la parte attrice, contestualmente alla presentazione del libello, è tenuta a versare un contributo di concorso ai costi di causa fissato in € 525,00, la parte convenuta, che sta in giudizio da sola, non ha alcun onere economico, a meno che non decida di agire in giudizio nominando un avvocato di fiducia. In questo secondo caso, contestualmente alla presentazione del mandato procuratorio, la parte convenuta è tenuta a versare la somma di € 262,50.
Gli importi sopra indicati possono essere versati a questo Tribunale. tramite bonifico bancario indicando i seguenti dati:
Regione ecclesiastica Campania Tribunale Ecclesiastico interdiocesano e di Appello di Benevento
UNICREDIT BANCA DI ROMA Via dei Rettori 82100 Benevento
IBAN IT 12 A 02008 15004 000106299634
2. Compenso per l’avvocato
Il compenso economico complessivo per il patrocinio, nel processo di primo grado e nel processo di appello, a norma del canone 1682 § 2, comprende due voci: l’onorario e le spese vive.
- a) L’onorario copre l’attività di consulenza preliminare, l’assistenza durante l’istruttoria e la redazione delle memorie difensive. Poiché ogni causa è diversa da un’altra, ne consegue che l’attività legale richiesta può essere più o meno impegnativa; ed è per tale ragione che l’onorario dovuto al legale di fiducia può variare da un minimo di € 1.600,00fino ad un massimo di € 3.000.00.
- b) Le spese vive, invece, sono quei costi eventualmente sostenuti dall’avvocato e che rientrano nelle seguenti voci: versamento dell’I.V.A., contributo per la cassa dei procuratori e degli avvocati; consulti con altri avvocati ed esperti; costi di trasferta; produzione di materiale probatorio (autentiche, riproduzioni fotografiche, traduzioni, fotocopie degli atti, eccetera).
Riduzioni ed esenzioni per i meno abbienti
Sia prima che dopo la consulenza, chi ritiene di essere in condizioni economiche che non gli permettono di onorare la tassa giudiziaria o la parcella di un Avvocato di fiducia, può presentare domanda di accesso all’istituto del gratuito (o semi-gratuito) patrocinio, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso la cancelleria del Tribunale, che va compilato in tutte le sue parti e corredato dai documenti essenziali attestanti la veridicità delle informazioni riportate.
La Cancelleria del Tribunale, al massimo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, darà riscontro scritto della decisione presa dalla Presidenza.
Per la esenzione o la riduzione del contributo si stabiliscono, ai sensi dell’articolo 6, § 3, delle nuove Norme della Conferenza Episcopale Italiana, i seguenti criteri:
- a) la richiesta di riduzione o esenzione del contributo deve essere accompagnata da una lettera contenente il parere del parroco o di altro sacerdote che conosce personalmente la parte;
- b) la parte che richiede la riduzione o la esenzione può dimostrare il proprio reddito disponibile, che include la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tiene conto della situazione lavorativa, del patrimonio e dei redditi dei componenti della famiglia nonché della presenza nel nucleo familiare di figli minori e di persone disabili, utilizzando gli elementi rilevanti per il diritto civile, tra i quali l’ISEE, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, la attestazione di disoccupazione, la attestazione di presenza nel nucleo familiare di minori o di persone con disabilità, eventuali certificazioni di spese rilevanti;
- c) per i redditi disponibili inferiori ad € 10.000,00 annui, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la esenzione dal pagamento del contributo;
- d) per i redditi disponibili inferiori ad € 15.000,00 annui e per i quali non vi è luogo alla esenzione, il Vicario giudiziale, valutata ogni altra circostanza, può disporre la riduzione alla metà del contributo dovuto.
In attuazione di quanto stabilito nell’articolo 9, § 1, delle Norme si stabilisce che, se ricorrono le condizioni per la esenzione dal contributo, il Vicario giudiziale può accogliere l’istanza motivata del fedele di avvalersi del patrocinio gratuito che può essere affidato al patrono stabile o a un difensore di fiducia.