Il Processus Brevior

Il Processus Brevior

Il processo più breve davanti al Vescovo è una possibilità di trattare quelle cause matrimoniali nelle quali è particolarmente evidente la nullità del matrimonio. La prima condizione per procedere con il processus brevior è il consenso esplicito di entrambi i coniugi; in secondo luogo, devono sussistere circostanze di fatti e di persone tali da rendere evidente l’invalidità del matrimonio. Si richiede anche che la domanda risulti già sostenuta da prove convergenti, concludenti e di immediata acquisizione.

E’ bene sottolineare che, in assenza delle altre condizioni, il solo accordo tra le parti (che deve essere sempre esplicito) non è sufficiente per iniziare il processo più breve.

In sintesi, per iniziare il processo più breve occorre:

  • che il libello venga presentato da entrambe le parti oppure da una con l’accordo dell’altra (oppure che la parte convenuta chiamata a pronunciarsi sul punto sia d’accordo con il processo più breve e con i motivi che ne sono alla base); non è richiesta l’assistenza da parte di un avvocato;
  • che ci siano circostanze di fatti e di persone, sostenute da testimoni e documenti, da cui appare evidente la nullità.

Il libello con cui si introduce il processo breve deve:

  • esporre brevemente, integralmente e in maniera chiara i fatti su cui si fonda la domanda;
  • indicare le prove che possano essere immediatamente raccolte dal giudice;
  • esibire in allegato i documenti su cui si basa la domanda.

Iter procedurale per il processo breve

  • Il Vicario Giudiziale del Tribunale accoglie il libello e decide se la causa possa seguire la via più breve, anche quando nel libello non ve ne sia stata formale richiesta.
  • Lo stesso Vicario Giudiziale determina il dubbio e designa il Giudice Istruttore e l’Assessore della causa, con i quali il Vescovo dovrà consultarsi prima di decidere. Nello stesso decreto deve includere la citazione per l’udienza nella quale si completeranno le prove.
  • La fase probatoria deve essere espletata nel termine massimo di 30 giorni.
  • Il Vescovo, dopo aver esaminato attentamente gli atti di causa e gli argomenti del dibattimento, con speciale riguardo alle eventuali obiezioni del Difensore del vincolo, ha due decisioni possibili: a) emettere la sentenza affermativa; b) oppure rinviare la causa al processo ordinario tramite decreto. Una sentenza negativa, infatti, sarebbe viziata di nullità insanabile.

Anche nel processo breve c’è la possibilità (seppure remota) di appellare.

Costi del processo più breve:

come stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana, le parti che richiedono l’introduzione della causa devono effettuare, a titolo di contributo di concorso ai costi di causa, un versamento di € 525,00  tramite bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate:

Regione ecclesiastica Campania Tribunale  Ecclesiastico interdiocesano e di Appello di Benevento
UNICREDIT BANCA DI ROMA Via dei Rettori 82100 Benevento
IBAN IT 12 A 02008 15004 000106299634

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO E DI APPELLO DI BENEVENTO
Piazza Orsini, n° 27 - 82100 Benevento Tel. 0824/21225 - Fax 0824/47038
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