Processo di nullità del matrimonio

Processo di nullità del matrimonio

Preliminare al processo è la consulenza pregiudiziale, che può essere offerta dal Patrono Stabile. E’ possibile effettuare la  consulenza anche presso uno degli Avvocati iscritti all’Albo degli Avvocati e Procuratori di questo Tribunale. Tale consulenza ha lo scopo di:

  1. verificare la sussistenza di un fondamento giuridico, tecnicamente definito fumus boni iuris (cioè fumo, parvenza di buon diritto), la cui presenza è condizione necessaria per poter iniziare un procedimento di nullità matrimoniale;
  2. individuare gli eventuali capi di nullità;
  3. fornire il necessario supporto per la preparazione del libello e per le informazioni utili a reperire i documenti da allegare al medesimo.

Il processo deve essere fatto solo presso un Tribunale che sia competente.

Ciò avviene quando, nell’ambito del territorio del Tribunale, sono presenti una o più delle seguenti situazioni:

– nel territorio è stato celebrato il matrimonio

– nel territorio hanno il domicilio o il quasi-domicilio una o entrambe le parti

– nel territorio si devono raccogliere la maggior parte delle prove

Le fasi che compongono il processo sono sostanzialmente quattro: la fase introduttoria, la fase istruttoria, la fase dibattimentale e la fase decisoria.

1) La fase introduttoria comprende:

Individuazione del Tribunale competente

Presentazione del libello da parte di uno dei coniugi (che è ‘parte attrice’) o anche di entrambi, qualora intendessero avanzare insieme la richiesta di nullità con il ‘libello congiunto’.

Concordanza del dubbio, cioè la determinazione e la fissazione, da parte del Vicario Giudiziale, dei motivi giuridici (peraltro modificabili nel corso del processo, ai sensi del canone 1513 § 3 CIC e dell’articolo 136 della D.C. per i quali si domanda la nullità e sui quali, dunque, si dovrà indagare.

2) La fase istruttoria, nel corso della quale vengono raccolte, sotto la guida del Giudice o dell’Uditore, le prove, proposte dalle parti, private e pubbliche, o anche cercate e acquisite d’ufficio dal Giudice. Tali prove sono costituite dalla deposizione delle parti e dei testimoni, da eventuali prove documentali, da perizie (di parte e/o d’ufficio) e da presunzioni.

3. La fase dibattimentale, che, nell’ordine, contempla la pubblicazione degli atti e la conclusione in causa, sancita con apposito Decreto emesso dal Giudice nel momento in cui ritiene che la causa sia stata sufficientemente istruita.

4. La fase decisoria coincide con la riunione del Collegio dei tre Giudici, i quali possono dichiarare la nullità del matrimonio solo se hanno raggiunto, almeno a maggioranza, la certezza morale della stessa. La parte che si sentisse gravata dall’esito della sentenza può interporre appello.

 

APPELLO

L’abolizione dell’obbligo della doppia decisione conforme non comporta necessariamente che, a seguito di un pronunciamento affermativo circa la nullità del matrimonio, si possa passare automaticamente a nuove nozze. Infatti, rimane salvo il diritto della parte, che non si ritiene soddisfatta della decisione, di appellare al tribunale superiore contro la decisione del Giudice. Pertanto, sia in caso di sentenza affermativa che dichiari nullo il matrimonio, sia in caso di sentenza negativa che ne attesti la validità, la parte, che dissente da quanto deciso dai Giudici con sentenza, può presentare appello contro la medesima decisione, indirizzandolo, nel caso di questo Tribunale., al Tribunale Ecclesiastico Metropolitano Beneventano e di Appello, che ha sede a Benevento, oppure al Tribunale Apostolico della Rota Romana. Se invece le parti interessate non appellano, la decisione, trascorsi i termini di legge, diviene esecutiva. La Cancelleria del nostro Tribunale, dopo aver emesso il decreto di esecutività, provvede all’invio della documentazione all’Ordinario per la trascrizione nei registri di battesimo e di matrimonio. Solo dopo, le parti che lo desiderano possono accedere a nuove nozze. Ovviamente, se nella sentenza si fa menzione di un divieto (che può essere di due tipi: inconsulto Ordinario oppure inconsulto Tribunali), il passaggio a nuove nozze non è consentito prima che tale divieto non venga rimosso.

 

LA DELIBAZIONE IN FORO CIVILE

Eventuale efficacia della sentenza canonica in ambito civile

In ordine alla delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale ai fini del conseguimento degli effetti civili da parte dei Tribunali di Corte d’Appello italiani (secondo le norme del Concordato dell’11 febbraio 1929 e del Protocollo Aggiuntivo del 18 febbraio 1984), le parti potranno chiedere la relativa autorizzazione al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Se tra i due coniugi è già intervenuta una sentenza civile di divorzio, non si pone concretamente il problema dell’efficacia della sentenza canonica ai fini civili, perché è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, pertanto, è possibile contrarre un nuovo matrimonio concordatario, valido sia di fronte alla Chiesa  sia di fronte allo Stato. Se invece non c’è una sentenza civile di divorzio, per contrarre un nuovo matrimonio concordatario è necessario uno specifico passo successivo (definito tecnicamente delibazione), affinché siano riconosciuti gli effetti civili dell’eventuale dichiarazione di nullità, passo da compiersi presso la Corte d’Appello e non di competenza del Tribunale Ecclesiastico.

Come richiedere il Decreto di esecutività civile al nostro Tribunale

Le parti in causa che, presso il nostro Tribunale, hanno ottenuto sentenza affermativa, contro la quale non è stata proposta impugnazione nei termini di legge e che desiderano effettuare richiesta di esecutività civile per poi procedere alla delibazione presso la Corte di Appello competente, devono far pervenire, presso la sede di questo Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Beneventano, i seguenti documenti:

  • Copia integrale e autenticata dell’atto di matrimonio religioso relativo al caso in questione (occorre la fotocopia autenticata del libro dei matrimoni, da richiedere alla parrocchia dove furono celebrate le nozze);
  • Estratto per riassunto dell’atto di matrimonio rilasciato dal Comune in cui esso fu celebrato;
  • Domanda per l’esecutività della sentenza agli effetti civili (utilizzando il facsimile fornito dalla cancelleria del Tribunale) con sottoscrizione della parte autenticata dal parroco;
  • Ricevuta del versamento di € 140,00 effettuato tramite vaglia postale ordinario intestato al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento (riportando nella causale numero di protocollo della causa e la dicitura “Richiesta decreto di esecutività”.

Ricevuti i documenti di cui sopra e trascorsi quindici giorni di tempo utile dalla notifica alle parti senza che la sentenza sia stata impugnata, questo Tribunale provvederà ad inviare la pratica – con allegati gli avvisi di ricevimento delle raccomandate con le quali è stato notificato il decreto di pubblicazione della sentenza con allegata la motivazione – al tribunale competente, che farà a sua volta pervenire al nostro ufficio di Cancelleria il decreto d’esecutività civile.

Una volta pervenuto a questo Tribunale il decreto di esecutività civile, sarà cura dell’ufficio di Cancelleria notificarlo alla parte interessata, a stretto giro di posta. A questo punto, sarà possibile dare inizio al procedimento civile di delibazione.

TRIBUNALE ECCLESIASTICO INTERDIOCESANO E DI APPELLO DI BENEVENTO
Piazza Orsini, n° 27 - 82100 Benevento Tel. 0824/21225 - Fax 0824/47038
E-mail: tribunaleecclesiastico@virgilio.it
PEC Tribunale: tribunaleecclesiastico@pec.it
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